Documento di valutazione dei rischi: best practice e innovazione

Nel panorama della sicurezza sul lavoro esistono 3 documenti di cui si sente parlare spesso: il DVR (Documento Valutazione Rischi), il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti) e il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza).

Il DVR è un documento reso obbligatorio dal D.Lgs 81 2008 – o Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 17 e 28) – che deve essere redatto da tutte le aziende con almeno un dipendente.

Deve riportare tutti i rischi in cui si può incorrere in azienda e le relative azioni e misure preventive poste in atto per evitarli.

Il DUVRI – documento complementare al DVR – è obbligatorio in caso di appalti, esamina ed espone come verrà gestita la sicurezza durante le lavorazioni. 

Il P.O.S., invece, è necessario in situazioni di cantieri temporanei o mobili e informa circa le misure e i comportamenti da adottare per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori in quel determinato contesto.

Tutto parte dal Documento di Valutazione Rischi: di che si tratta e cosa comporta per le imprese?

Cos’è il Documento di Valutazione dei rischi e a cosa serve 

Il DVR espone tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente aziendale esaminato.

Il Documento di Valutazione Rischi valuta quanto è probabile che accada un evento pericoloso per i lavoratori, ne calcola l’entità del danno e propone soluzioni concrete per prevenire e proteggere da tali situazioni.

Se realizzato in maniera completa e accurata, il DVR è un ottimo strumento per individuare e prevenire i pericoli in un ambiente di lavoro. Redigerlo e condividerne le informazioni contenute con i dipendenti aumenta la consapevolezza dei rischi nei lavoratori che, oltre ad applicare le misure imposte dall’azienda per ridurre tali pericoli, potranno attuare a loro volta comportamenti tesi a salvaguardare la propria salute e incolumità.

Come si redige il Documento di Valutazione dei rischi

È il Datore di Lavoro il responsabile del DVR, e in quanto tale è lui a redigerlo con il supporto di:

  • RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  • RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
  • medico competente

che lo coadiuvano nel riconoscimento dei pericoli e nella fase d’individuazione di misure, procedure e comportamenti necessari a scongiurarli.

Tutte e 4 queste figure dovranno controfirmare il DVR redatto. 

Valutare tutti i rischi di cantiere o industriali, significa riconoscere le conseguenze di differenti concause:

agenti fisici, come potrebbe essere l’esposizione al rumore, alle vibrazioni o all’elettromagnetismo;

agenti biologici, per esempio il contatto con batteri, sostanze chimiche e tossiche;

agenti strutturali, come un’insufficiente illuminazione o il pavimento disconnesso.

Tali agenti concorrono alla possibilità di provocare incidenti di diversa gravità che possono essere evitati attraverso adeguate precauzioni.

Documento di Valutazione dei rischi: per quali aziende è obbligatorio

Il DVR, come dicevamo, è obbligatorio in ogni contesto d’impresa con almeno un dipendente e va redatto entro 90 gg. dall’inizio attività o subito, ogni volta che si assume un nuovo dipendente.

Pertanto enti e imprese pubbliche o private, PA, strutture statali come quella giudiziaria o penitenziaria, Forze dell’ordine, scuole, ospedali, ecc. hanno l’obbligo di produrre il Documento di Valutazione dei Rischi nei tempi e nelle modalità indicate.

Le uniche aziende che non hanno l’obbligo di redigere il DVR sono:

– lavoratori autonomi

– ditte individuali

– imprese familiari

– imprese senza dipendenti

Il Documento di Valutazione dei Rischi non ha una data di scadenza, deve però essere aggiornato in occasione di:

– modifiche all’organizzazione del lavoro

– variazioni nel processo produttivo

– inserimento di nuovi macchinari

– cambio di mansioni

– scadenze periodiche dei controlli relativi a rischi specifici come il rischio ambientale, da stress correlato, da rumore, e altro ancora.

Esiste la possibilità di utilizzare un DVR standard per produrre il proprio, sebbene tale soluzione non garantisca il buon esito di eventuali controlli effettuati da ASL, INPS, INAIL o VVF.

Dove obbligatorio, l’assenza del DVR comporta sanzioni dai 3.000 a 15.000 euro nei confronti del Datore di Lavoro, che rischia l’arresto dai 3 ai 8 mesi. In caso di DVR incompleto la sanzione sarà inferiore, mentre nelle situazioni più gravi l’attività potrà essere sospesa.

Informazioni obbligatorie che deve includere il DVR

Nel DVR è obbligatorio riportare alcune informazioni fondamentali:

– dati aziendali;

– organigramma aziendale;

– descrizione del contesto di lavoro;

– descrizione delle mansioni dei lavoratori;

– elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzare;

– criteri d’individuazione dei rischi;

– misure di prevenzione e dispositivi di protezione adottati;

– organigramma del servizio di prevenzione e sicurezza, che contenga nominativi e descrizione delle mansioni di RSPP, di RLS e di medico competente, oltre che dei lavoratori;

– certificazione degli impianti, schede di sicurezza dei prodotti e dei materiali impiegati, verifiche ed esito delle indagini ambientali;

– eventuali revisioni in caso di modifiche degne di nota in ambito organizzativo.

Ogni DVR deve possedere una data certa: deve essere possibile provare con precisione quando è stato redatto il documento.

La data certa si ottiene con la firma del documento da parte di RSPP, RLS e medico competente. Qualora mancassero una figura – o entrambe – tra RLS e medico, sarà sufficiente inviare a sé stessi il documento via PEC.

Come compilare il “programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza” del DVR

Alle aziende è richiesto di garantire, con il tempo, il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Ciò che potrebbe servire a raggiungere lo scopo può essere l’adozione di nuovi dispositivi di prevenzione ed emergenza, il controllo delle misure adottate e del rispetto delle norme comportamentali.

Per monitorare l’effettiva intenzione migliorativa aziendale e l’efficacia delle azioni compiute, esiste il “piano di miglioramento sicurezza sul lavoro”, che consiste in un obbligo decretato dal D.Lgs. 81/08. Questo documento deve perciò contenere il programma delle misure previste e ritenute adeguate a garantire un effettivo miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

Il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è quindi parte di un DVR correttamente redatto, e prevede:

– che vengano identificate e proposte soluzioni migliorative per la sicurezza

– programmarle nel corso del tempo.

Vediamo cosa deve contenere questo documento.

Le misure di miglioramento

Dopo aver effettuato la valutazione dei rischi residui, sarà possibile individuare le misure di miglioramento che aiuteranno l’azienda a prevenirli o eliminarli.

Tra queste possono comparire corsi di formazione e sensibilizzazione, checklist procedurali, controlli, scadenziari, ecc.

Pianificazione nel tempo delle misure di miglioramento

Una volta definite le azioni migliorative applicabili, sarà il momento di concretizzarle. Per farlo è necessario programmarle nel tempo, ovvero descrivere:

Cosa si intende fare in modo pratico, circoscritto e dettagliato.

Quali risorse verranno impiegate, economiche e di forza lavoro, comprese eventuali collaborazioni esterne.

Chi sarà responsabile dell’intervento. Questa persona risponderà di eventuali ritardi o negligenze, anche se si avvarrà di altri professionisti.

Data di completamento di ogni misura elencata. Va da sé che le prime misure da mettere in atto e completare saranno quelle collegate al livello di rischio maggiore.

Criteri di verifica dei risultati, che serviranno a valutare l’effettiva efficacia delle misure adottate.

Modalità di integrazione delle misure all’interno del processo aziendale.

Nel corso del tempo può capitare che alcuni elementi del programma di miglioramento nel tempo possano cambiare. È normale che a mano a mano che si adotteranno nuove soluzioni cambino anche i rischi residui: proprio come per il DVR, anche questo documento deve essere sempre aggiornato.

Esiste un’unica soluzione che migliori la sicurezza?

Quando si parla di sicurezza sul lavoro ogni industria ha le proprie peculiarità, servono pertanto misure personalizzate per ciascuna di esse.

Inoltre è comune pensare che sia necessario adottare tante misure quanti sono i rischi rilevati.

Smart Track ha progettato un’unica soluzione integrata, che tiene conto di tutti i pericoli presenti o che potrebbero presentarsi nell’ambiente di lavoro specifico, e risponde a ognuno di essi.

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